Conosci gli adempimenti per assumere minorenni?
Arrivata l’estate i ragazzi (mi riferisco alla fascia di età dai 16 ai 18 anni) hanno spesso l’esigenza di fare qualche “lavoretto” per arrotondare.
Occorrono alcune attenzioni da parte dei datori di lavoro che assumono… anche chi viene assunto deve essere informato su alcuni aspetti 😉
Il lavoro minorile infatti nel nostro ordinamento è molto tutelato.
Ecco i punti che tratterò in questo articolo:
- Età minima prevista dalla legge
- Cos’è l’obbligo scolastico?
- Sicurezza nei luoghi di lavoro e attività vietate
- Orario di lavoro per i ragazzi
- Quali contratti per assumere un minore
Età minima prevista dalla legge
La legge n. 977 del 1977 prevede tra gli adempimenti per assumere minorenni:
- l’ età minima sedici anni,
- oltre all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Cos è l’ obbligo scolastico?
Aver compiuto 16 anni quindi non basta per lavorare 🙄
Tra gli adempimenti per assumere minorenni vi è un ulteriore requisito obbligatorio ossia avere svolto almeno 10 anni di istruzione obbligatoria:
- finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore;
- oppure finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale.
L’obbligo scolastico quindi inizia intorno ai 6 anni di età, con l’ingresso nella scuola primaria e termina in generale a 16 anni, dopo appunto 10 anni di istruzione scolastica.
L’ultimo anno per il completamento totale di 10 anni del dovere di istruzione può essere assolto con l’ apprendistato di primo livello, con un’età minima di 15 anni.
La legge 53/2003 poi ha introdotto, al posto dell’obbligo scolastico, anche l’alternanza scuola-lavoro: una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano le superiori di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.
Sicurezza nei luoghi di lavoro e attività vietate
Tra gli adempimenti per assumere minorenni rientra senz’altro l’idoneità all’attività lavorativa, sottoponendo il candidato a una visita medica preassuntiva, da compiere prima di iniziare l’attività lavorativa.
Ottenuta l’idoneità alla mansione, la visita medica deve essere ripetuta con cadenza almeno annuale, a meno che, tra la prima visita e la seconda, il giovane non compia 18 anni.
La visita medica preassuntiva va effettuata da un professionista qualificato come medico del lavoro che dovrà verificare lo stato di salute del giovane e stabilire l’idoneità alla mansione che svolgerà.
Il costo della visita medica è a carico del datore di lavoro.
La Legge n. 977/1967 vieta di adibire i minori a lavorazioni e lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico. Le attività vietate sono quelle che espongono i minori a:
– agenti fisici, biologici e chimici;
– processi e lavori pericolosi e/o pesanti in generale, quali: lavori di fabbricazione e manipolazione di esplosivi e/o ordigni; di mattatoio;
– impiego di gas o sostanze potenzialmente pericolose in generale.
Orario di lavoro per i ragazzi
Rispettare i limiti in tema di orario di lavoro è tra gli adempimenti per assumere minorenni.
La Legge n. 977/1967, in materia di orario di lavoro dei minori di età compresa tra 16 e 18 anni stabilisce che:
- l’orario non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali;
- non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata;
- l’orario di lavoro dei minori non può durare oltre le 4 ore e 30 minuti senza interruzioni; laddove l’orario di lavoro superi 4 ore e 30 minuti in una giornata dovrà essere concessa una pausa intermedia di almeno 1 ora;
- ai minori adolescenti va assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e coincidenti con la domenica. Solo per comprovate ragioni tecnico organizzative, il periodo di riposo può essere ridotto senza però scendere mai sotto le 36 ore consecutive.
Quali contratti per assumere un minore
Tra gli adempimenti per assumere minorenni si pone la questione delle forme contrattuali utilizzabili ai fini del corretto inquadramento. Le varie tipologie contrattuali riferibili al lavoro dei minori sono:
- APPRENDISTATO in tutti i settori di attività;
- TEMPO INDETERMINATO che trova piena applicazione nei confronti dei minori;
- CONTRATTO A TERMINE osservando le limitazioni riferite alla causale, superati i primi 12 mesi o il primo contratto, così come disposto dalle modifiche intervenute sulla disciplina di riferimento;
- LAVORO INTERMITTENTE con le ovvie limitazioni legate al rispetto della L. n.977/67 ed alla valutazione dei rischi;
- PRESTAZIONI OCCASIONALI (ex VOUCHER) utilizzate dai soggetti che vogliono intraprendere l’attività professionali in modo saltuario e sporadico;
- TIROCINI FORMATIVI e di orientamento che non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato ma sono forme di inserimento temporaneo dei giovani all’interno dell’azienda, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo produttivo.
Mi auguro di averti fornito delle informazioni utili nel caso in cui vorrai assumere un minorenne 😊
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