Alcuni lavoratori spesso sollevano dubbi in merito alle dimissioni prima del termine nel caso di un contratto a tempo determinato. Temono infatti che il datore di lavoro possa rivalersi su di loro reclamando un risarcimento per il danno subito e trattenendo la somma in busta paga.
Nel contratto a termine le parti stabiliscono in anticipo la durata attraverso l’indicazione di un termine, alla scadenza del quale il rapporto si risolve automaticamente senza alcuna formalità.
Sicuramente è possibile dimettersi da un contratto a termine e le possibilità di richiesta di risarcimento del danno da parte del datore sono molto remote.
Vediamo perché 😉
La legge non prevede la possibilità di dimettersi in anticipo rispetto al termine del contratto; o meglio, lo prevede solo nei casi di giusta causa (ossia casi molto gravi come il mancato pagamento di varie mensilità di stipendio, gravi violazioni nelle misure di sicurezza sul lavor , demansionamenti, etc.).
Se invece il lavoratore vuole dimettersi prima del termine dovrà formalizzare le dimissioni, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro sul proprio sito.
ATTENZIONE!
E’ senz’altro buona regola avvisare quanto prima il datore della volontà di dimettersi, anche se non è previsto un periodo di preavviso come nel contratto a tempo indeterminato.
Da parte sua il datore di lavoro potrebbe agire in giudizio con richiesta di risarcimento del danno, ma dovrà dimostrare, cosa non semplice, l’effettività di un danno subito.
La possibilità inoltre di trattenere l’indennità di preavviso, in quanto non esistente nel rapporto a tempo determinato, è quasi impossibile.
Deve essere in ogni caso un giudice ad evidenziare il danno ed a sentenziare il relativo risarcimento per l’ex datore di lavoro.
E’ consigliabile a mio avviso, al momento della stipula di un contratto a termine, valutare da entrambe le parti con attenzione la data del termine (magari non troppo lontana) tenendo conto che è possibile eventualmente ricorrere se necessario alla proroga di quest’ultimo.
Si ricorda infatti che il contratto a termine può essere stipulato “senza causa giustificatrice” per 12 mesi e con la causale per massimo 24 mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi.
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A presto!