Vuoi sapere se hai diritto alla disoccupazione in caso di licenziamento o dimissioni?
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) è entrata in vigore dal 1° maggio 2015. Si tratta dell’indennità mensile di disoccupazione, riconosciuta dall’INPS ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro.
Il diritto alla disoccupazione spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro ed è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione
- requisito contributivo è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
In alcuni casi particolari sorgono DUBBI 🙄🙄 in merito al diritto o meno a tale indennità.
Ecco alcune domande frequenti…
Ho diritto alla disoccupazione dopo la fine di un contratto a termine? E nel caso di mancato superamento del periodo di prova?
La Naspi spetta se l’ultimo rapporto di lavoro si conclude non per volontà del dipendente. Nel caso quindi, della scadenza di un contratto a termine spetta la Naspi. Stesso discorso nel caso di mancato superamento del periodo di prova. Naturalmente in entrambi i casi occorre che sia rispettato il requisito contributivo prima indicato.
Ho diritto alla disoccupazione se il datore di lavoro non rispetta la lettera di impegno all’assunzione?
In caso di non rispetto della lettera di impegno all’assunzione da parte del datore di lavoro, non si ha nessun diritto alla Naspi. Essendo la lettera d’impegno una specie di contratto preliminare, qualora il datore di lavoro non rispetti l’impegno può configurarsi al limite un inadempimento contrattuale. Occorrerà tramite un legale rivolgersi al giudice per un eventuale risarcimento del danno.
Se hai dubbi in merito a questo argomento contattami QUI