Hai lasciato il tuo posto di lavoro da un giorno all’altro??
Capita spesso che alcuni lavoratori mi chiedano se il calcolo dell’indennità di mancato preavviso sia corretto. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e a cosa porre attenzione.
L’obbligo di rispettare il periodo di preavviso sussiste sia in caso di dimissioni volontarie del lavoratore che in caso di licenziamento intimato dal datore di lavoro.
Cos’è
Come si applica
Come si calcola
Esempio di calcolo
Cos’è
Si tratta di una tutela prevista dalla legge per la parte che subisce il recesso della controparte: il contratto collettivo determina il periodo in base alla qualifica e all’anzianità di servizio del lavoratore.
Almeno che non ci sia una espressa rinuncia concordata dalle parti, il mancato rispetto del periodo di preavviso in tutto o in parte, costituisce inadempienza contrattuale; la parte che lo subisce può richiedere un risarcimento, pari di solito alle giornate di mancato preavviso.
Durante questo periodo, il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore è obbligato ad eseguire la prestazione e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione.
Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, mentre possono essere regolarmente fruite le ore di permesso maturate.
La malattia e l’infortunio sospendono il periodo di preavviso o, nei casi in cui esso non è ancora iniziato, ne rimandano la decorrenza.
Attenzione!!!
Ci sono dei casi in cui non è obbligatorio rispettare il preavviso e sono i seguenti:
- in caso di recesso intervenuto durante il periodo di prova;
- in caso di mutuo consenso, ossia su accordo delle parti;
- nel caso di lavoratrice madre che si dimette entro un anno di età del bambino;
- nel caso in cui il lavoratore si dimetta per giusta causa (ossia motivi gravi);
- nel caso in cui il datore di lavoro receda per giusta causa, ossia così grave da comportare l’impossibilità di proseguire il rapporto.
Come si applica
Vediamo 3 casi…
1) Datore di lavoro che licenzia senza dare il preavviso
Se sussiste il consenso del lavoratore si avrà la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Se manca il consenso del lavoratore: il rapporto prosegue fino alla scadenza del preavviso, anche qualora il datore di lavoro non consenta l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
2) Datore di lavoro che rifiuta il preavviso del lavoratore dimissionario
Se il lavoratore acconsente al recesso immediato, è prevista la corresponsione dell’indennità sostituiva del preavviso.
Se il lavoratore non acconsente, egli ha diritto alla retribuzione in cambio della sua offerta lavorativa.
3) Lavoratore dimissionario che non intende dare il preavviso
Ha l’obbligo di corrispondere al datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso.
Come si calcola
Per poter calcolare correttamente l’indennità sostitutiva del preavviso occorre conoscere due elementi:
- periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo in base alla qualifica e all’anzianità di servizio del dipendente;
- voci della retribuzione utili per effettuare il calcolo dell’indennità.
L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto e occorre tenere conto anche di eventuali ratei di tredicesima e altre mensilità aggiuntive.
Esempio di calcolo
Vediamo il caso in cui il CCNL (contratto collettivo) preveda un periodo di preavviso di 2 mesi e due mensilità aggiuntive.
Retribuzione lorda mensilizzata: € 1.320
Rateo di tredicesima mensilità: € 1.320 : 12 mesi = €110
Rateo di quattordicesima mensilità: € 1.320 : 12 mesi = € 110
Retribuzione lorda complessiva: € 1.320 + 110 + 110 = € 1.540
Indennità sostitutiva del preavviso: € 1.540 x 2 mesi = € 3.080
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