Con questo articolo mi rivolgo ai lavoratori che svolgono o vorrebbero svolgere due professioni, ma si chiedono quali siano i divieti in merito.
La forte crisi economica degli ultimi anni ha portato molte persone a scegliere di svolgere più di un lavoro, per riuscire a massimizzare le entrate sfruttando l’intera giornata lavorativa. Può inoltre succedere che un hobby o una passione possa trasformarsi in un secondo lavoro part time.
Spesso il lavoratore non sa bene come comportarsi in quanto non conosce le norme di riferimento e può andare incontro a contestazioni o sanzioni.
Dal lato del datore di lavoro, qualora non rispetti le disposizioni in materia di orario di lavoro, può essere sanzionato dagli organi di vigilanza.
In questo articolo ti darò dei consigli nel caso in cui tu voglia eseguire due lavori contemporaneamente.
Tratterò i seguenti casi:
- Due lavori da dipendente.
- Lavoro dipendente + lavoro a progetto.
- Lavoro dipendente + lavoro autonomo.
- Lavoro dipendente + socio di società.
Due lavori da dipendente
Ci sono tre aspetti da valutare per determinare la compatibilità o meno del secondo lavoro:
- l’orario di lavoro;
- l’obbligo di fedeltà;
- la riservatezza.
Orario di lavoro
Riguardo all’orario di lavoro la legge italiana impone di non superare il limite delle 48 ore lavorative settimanali. Tale obbligo ha l’obiettivo di tutelare il lavoratore, quindi non può accettare più occupazioni se il monte ore totale supera il tetto legale.
In presenza di più rapporti lavorativi devono inoltre essere garantiti:
- il riposo settimanale, cioè almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni;
- il riposo giornaliero, almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Obbligo di fedeltà
L’obbligo di fedeltà, secondo quanto previsto dal codice civile, vincola il lavoratore subordinato a non trattare affari in concorrenza col proprio datore di lavoro e a non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Quindi non è consentito svolgere attività alle dipendenze di aziende che operano nello stesso settore, se non c’è il consenso da parte di entrambe.
Si tratta di un divieto che cessa nel momento in cui c’è la risoluzione del rapporto, se non viene stipulato il cosiddetto patto di non concorrenza. In tal caso il lavoratore (indennizzato dall’azienda da cui va via) ha anche il divieto di rioccuparsi presso aziende dello stesso settore, potenziali concorrenti, o di intraprendere in proprio un’attività in potenziale concorrenza con l’azienda. Questo divieto può avere una durata massima di 5 anni dalla cessazione del contratto di lavoro.
Obbligo di riservatezza
Il dipendente deve rispettare anche l’obbligo di riservatezza, quindi non può divulgare informazioni, notizie e segreti aziendali in grado di creare un pregiudizio per il datore di lavoro. La violazione viene punita dal codice penale.
Per evitare contestazioni, sia in merito alla violazione del divieto di concorrenza, sia in merito alle violazioni in materia d’orario, è opportuno che il lavoratore informi entrambe le aziende dell’altro rapporto di lavoro in potenziale concorrenza, e si faccia firmare un atto di assenso.
Lavoro dipendente + lavoro a progetto
Il lavoro a progetto è una forma di lavoro parasubordinato in cui non ci sono vincoli di orario e relativo rispetto dei limiti di orario e riposi previsti dalla legge. Pertanto, nulla vieta che un lavoratore dipendente a tempo pieno abbia contemporaneamente in corso un contratto co.co.co.
Lavoro dipendente + lavoro autonomo
In questo caso il primo passaggio necessario per il lavoratore è verificare politiche e regolamenti interni dell’azienda in cui è assunto, in relazione alle prestazioni svolte e all’inquadramento giuridico.
Se la policy aziendale consente lo svolgimento del lavoro autonomo, a quel punto si dovrà verificare con l’albo, l’associazione o la tipologia contrattuale nella quale presterà la sua attività.
I casi più frequenti di incompatibilità di solito sono tra il settore pubblico e privato.
Lavoro dipendente + socio di società
Nel caso di un lavoratore dipendente e contemporaneamente socio, amministratore e non di società occorre verificare l’inquadramento previsto nello statuto societario.
Nel caso di soci non amministratori con gettoni di presenza come compenso, non si tratta di lavoro subordinato e questo consente di non dover verificare il limite temporale e il riposo settimanale previsti dalla legge.
Nel caso in cui l’amministratore fosse assunto con contratto di lavoro dipendente, occorrerà rispettare quanto detto nel paragrafo relativo ai due lavori dipendenti insieme.
Siamo arrivati alla fine di questo articolo, mi auguro di averti dato delle informazioni utili per lo svolgimento di due lavori contemporaneamente!
Se hai ancora qualche dubbio questo è il mio numero 0574 1747258.
A presto!