Molti dubbi emergono sul trattamento integrativo nella busta paga di dicembre.
Lo troviamo alla voce “Trattamento integrativo L. 21/2020”. In questo articolo ti darò informazioni utili e semplici per capire se ne hai diritto.
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ToggleCos è il Trattamento integrativo
Si tratta di un beneficio aggiuntivo (Bonus), posto a carico dello Stato e anticipato dai datori di lavoro – sostituti di imposta, di importo mensile pari a 100 euro.
Le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi. E’ evidente che tale bonus non costituisce retribuzione per il lavoratore essendo piuttosto un credito vantato dal contribuente nei confronti dell’Erario al fine di ridurre il cuneo fiscale.
Per beneficiarne non dovrai presentare un’esplicita richiesta: il datore di lavoro (in veste di sostituto d’imposta) lo applicherà se presume la sussistenza delle condizioni di spettanza.
Occorre invece presentare al datore una specifica dichiarazione nel caso in cui tu sappia già di non averne diritto (per la presenza di altri redditi che dichiarerai nel mod. 730).
Il trattamento integrativo è riconosciuto solo per redditi superiori agli 8.000 annui. Fino a 8mila euro annui, infatti, le detrazioni spettanti annullano l’Irpef dovuta e di fatto non si assoggettano all’imposta. Per maggiori approfondimenti sulle detrazioni si rimanda al seguente articolo.
Quindi: se non c’è un’imposta che si paga non ci può essere il trattamento integrativo.
Quando spetta il trattamento integrativo
Ecco quali sono le fasce di reddito per cui si ha diritto al trattamento.
Reddito lordo imponibile IRPEF lavoratrice/lavoratore | Trattamento integrativo |
Da 8000 a 15.000 euro | In busta paga 1.200 euro in ogni caso
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Da 15.000 a 28.000 euro |
In sede di dichiarazione dei redditi (es. 730) riconosciuto Importo pari alla differenza tra detrazioni fiscali e IRPEF lorda fino a un massimo di 1.200 euro
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Superiore a 28.000 euro | Non viene riconosciuto il trattamento |
Quando deve essere restituito il trattamento integrativo
Spesso i lavoratori nella busta di conguaglio di dicembre hanno la spiacevole sorpresa di dover restituire quanto ricevuto a titolo di Trattamento integrativo. Vediamo in quali casi questo può succedere:
- non hai raggiunto la soglia minima di reddito prevista per usufruire del beneficio(8.000 euro all’anno). Il motivo è semplice: soltanto sopra quella cifra si calcola l’Irpef, al di sotto non si paga; di conseguenza non spetta il trattamento integrativo, che è infatti legato all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- dovrai restituirlo parzialmente nel caso in cui superi i 15.000 euro di reddito annuo. Per esempio, durante l’anno percepisci ogni mese all’incirca 100 euro di trattamento integrativo, ma nel mese di novembre ricevi un premio in busta paga. Quel riconoscimento fa superare il tuo reddito oltre i 15.000 euro e pertanto, in sede di conguaglio, dovrai restituire una parte di quanto ricevuto;
- se hai un doppio lavoro, in sede di dichiarazione dei redditi i due lavori si sommano. Nel caso in cui si superino le soglie indicate in precedenza, dovrai restituire il trattamento integrativo.
La restituzione del trattamento integrativo può avvenire in sede di conguaglio in busta paga (che avviene a cessazione del rapporto di lavoro o a dicembre di ogni anno) o in sede di dichiarazione dei redditi: per i dipendenti il cosiddetto 730. Vediamo nel prossimo paragrafo chi è tenuto a presentarlo.
Chi deve fare il 730?
Purtroppo non esiste una risposta unica a questa domanda: dipende tutto dalla tua situazione fiscale. Alcune situazioni rendono la dichiarazione dei redditi obbligatoria.
Per esempio:
- se hai avuto due o più datori di lavoro e almeno uno dei due non ha tenuto conto dei redditi che hai percepito dall’altro;
- se hai lavorato come dipendente per qualche mese ma hai anche ricevuto la cassa integrazione dall’INPS o da altri enti per un certo periodo;
- se non hai pagato le addizionali regionali o comunali (quando dovute). Questo potrebbe essere accaduto perché non ti sono state trattenute nella busta paga;
- se hai ricevuto in busta paga detrazioni o deduzioni non spettanti che devi dunque restituire (es. detrazioni per familiari a carico che non sono più a tuo carico);
- se hai percepito redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, la cosiddetta ritenuta d’acconto (es. lavoro autonomo non esercitato abitualmente);
- se hai percepito altri redditi oltre al lavoro da dipendente o alla pensione su cui si applica un’imposta sostitutiva (dividendi, interessi, redditi da affitti con cedolare secca… ) o la tassazione separata (cioè imposte dovute su redditi maturati in più anni come il TFR o i redditi ricevuti in quanto erede).
Mi auguro con questo articolo di avere fatto maggiore chiarezza sul Trattamento integrativo in busta paga. Se hai dubbi sulla sua applicazione nel tuo cedolino posso aiutarti con una consulenza on line.
Sarò felice di poterti aiutare 😊