Spesso capita che i dipendenti accumulino un saldo ferie non godute elevato 🙄🙄
La Costituzione all’ art.36 sancisce il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annuali retribuite, alle quali non può rinunciare. Al lavoratore infatti, senza perdere la retribuzione, viene garantito un arco di tempo di riposo che la legge stessa (Decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003) ha fissato in misura non inferiore a 4 settimane.
La legge ha previsto specifiche scadenze per la fruizione delle ferie. Nel caso non siano rispettate, ci sono costi ulteriori per l’azienda, oltre al rischio di incorrere in sanzioni amministrative o richieste di risarcimento danni da parte del lavoratore.
Indice
ToggleDivieto monetizzazione ferie non godute
E’ vietato «monetizzare» le ferie non godute: i datori di lavoro non possono liquidare il valore economico delle ferie non godute dal dipendente, impedendogli quindi di usufruire dei corrispondenti periodi di assenza.
Le uniche eccezioni, in cui pertanto è ammessa la monetizzazione, riguardano:
- le ferie aggiuntive rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva;
- i contratti a termine di durata inferiore all’anno;
- i lavoratori inviati all’estero.
L’unico caso aggiuntivo a quelli sopra è quello in cui si interrompe il rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o scadenza del termine).
A quante ferie ha diritto il lavoratore?
Il D. lgs n. 66/2003 riconosce al lavoratore, in forza in azienda per l’intero anno, un periodo minimo di ferie pari a 4 settimane, equivalenti a 28 giorni di calendario.
Possono essere previsti ulteriori periodi di assenza da parte di:
- Contratti collettivi di lavoro, nazionali, territoriali o aziendali;
- Contratto individuale
Entro quando devono essere godute le ferie?
Il D. lgs.n. 66/2003 impone che le 4 settimane di ferie debbano essere godute:
- per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione:
Questo significa che le ferie minime «legali» che il lavoratore matura nel 2024 sono soggette alle seguenti scadenze:
- almeno due settimane da godere entro il 31 dicembre 2024;
- restanti due settimane da fruire entro il 30 giugno 2026.
Disciplina della contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva può però concedere di:
- ridurre il limite di 2 settimane come periodo minimo di ferie che il lavoratore deve godere nell’anno di maturazione;
- prolungare il termine di 18 mesi entro il quale fruire delle 4 settimane di ferie minime «legali».
In ogni caso i contratti collettivi non possono rinviare la fruizione delle ferie a una scadenza tale dal far venir meno la funzione di recupero delle energie psicofisiche.
Pagamento dei contributi sulle ferie non godute
Quando il dipendente si assenta per ferie, l’azienda è tenuta a riconoscere la normale retribuzione pur in mancanza di prestazione lavorativa.
Sugli importi riconosciuti per ferie godute, gli adempimenti del datore di lavoro sono:
- calcolare e trattenere in busta paga al lavoratore i contributi previdenziali a carico dello stesso;
- calcolare i contributi previdenziali a carico dell’azienda;
- versare all’INPS con modello F24 i contributi a carico azienda e quelli trattenuti al dipendente.
Un caso a parte a questa modalità ordinaria si verifica nel caso in cui le 4 settimane di ferie maturate non siano godute entro la scadenza di legge, corrispondente ai 18 mesi successivi il periodo di maturazione (30 giugno) o l’eventuale maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva.
In tal caso il datore di lavoro è tenuto a calcolare i contributi previdenziali sulle ferie non godute e versarli all’INPS, nonostante il lavoratore non le abbia ancora sfruttate.
📣📣 A breve il 30 giugno 2024, è scaduto il termine per godere delle 4 settimane di ferie maturate nel 2022. Sulle eventuali ferie non godute le aziende calcoleranno i contributi previdenziali, in sede di elaborazione delle buste di paga di competenza del mese di luglio 2024 (quale mese successivo quello di scadenza del termine).
Le ferie scadute dopo 18 mesi possono essere godute?
Con Interpello del 26 ottobre 2006, il Ministero del Lavoro ha confermato che le ferie, anche se non godute entro i 18 mesi successivi l’anno di maturazione (o l’eventuale maggior termine previsto dalla contrattazione collettiva) potranno essere sfruttate dal lavoratore anche successivamente al versamento dei contributi.
Sanzioni e prescrizione ad adempiere
A seguito di una segnalazione del dipendente o in sede di controllo d’ufficio, se gli organi ispettivi verificano un’inosservanza delle disposizioni sul periodo minimo legale di ferie, le aziende incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 120 a 720 euro, nella generalità dei casi;
- da 480 a 1.800 euro, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni;
- da 960 a 5.400 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni (in tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).
Gli organi ispettivi, mediante una prescrizione ad adempiere, possono obbligare l’azienda a permettere al dipendente di usufruire delle ferie non godute.
Mi auguro che sia più chiaro come gestire le ferie non godute 😉😉
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A presto! 😊