Lettera di impegno all’assunzione: è vincolante?

donna che firma lettera impegno all'assunzione

Nell’ambito delle mie consulenze on line mi vengono spesso posti quesiti relativi alla lettera di impegno all’assunzione (o lettera pre- assuntiva) sia da parte dei candidati che delle aziende. Le domande sono del tipo: “Ho firmato una lettera di impegno all’assunzione: è vincolante ???”

Oppure: “Puoi prepararmi una lettera pre-assuntiva per non farmi sfuggire questo candidato? Cosa devo inserire affinché sia valida?

Vediamo quindi cosa prevede la normativa in materia e quali sono gli aspetti su cui porre attenzione.

 

Cos’è e come funziona la lettera di impegno all’assunzione

La lettera di impegno all’assunzione è una scrittura privata  (art. 2702 codice civile) riconducibile, se sottoscritta da entrambe le parti, alla fattispecie del contratto preliminare. Può essere di due tipi:

1) vincolante solamente per il datore di lavoro che la sottoscrive;

2) sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e dunque vincolante per entrambi.

Nel primo caso il lavoratore è libero di scegliere se impegnarsi o meno all’assunzione del nuovo incarico. Si tratta quindi di un semplice atto unilaterale del datore di lavoro che offre un posto di lavoro.

Nel secondo caso si ha un negozio bilaterale fra le parti che si vincolano a concludere un accordo entro una certa data. Tale accordo si sostanzia nella  futura assunzione del lavoratore il quale, con il contratto preliminare, si vincola ad assumersi l’impegno. Arrivati alla data di assunzione, il contratto preliminare si risolve automaticamente e si procede alla stipula del contratto di lavoro vero e proprio.

La lettera di impegno all’assunzione non comporta per l’azienda degli adempimenti amministrativi come ad esempio l’iscrizione del lavoratore nel libro unico del lavoro.

Il contenuto essenziale della lettera di impegno all’assunzione

Cosa deve contenere la lettera di impegno all’assunzione?

La lettera di impegno all’assunzione, per avere valore, deve presentare gli stessi requisiti del vero e proprio contratto di lavoro. In essa infatti devono essere specificati:

  • i dati identificativi delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la data di inizio del futuro rapporto di lavoro;
  • la tipologia di rapporto di lavoro;
  • la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato;
  • l’orario di lavoro;
  • l’inquadramento (qualifica, livello e mansioni svolte);
  • il contratto collettivo applicato;
  • il periodo di prova previsto dal contratto collettivo;
  • la retribuzione;
  • la durata e le modalità di fruizione delle ferie;
  • i termini di preavviso in caso di recesso.

Modifica della lettera di assunzione rispetto alla lettera di impegno all’assunzione

Al momento della stesura del contratto definitivo di assunzione le parti possono apportare alcune modifiche rispetto alla lettera di impegno all’assunzione. Si rischia però di creare controversie tra le parti. È quindi consigliabile specificare per iscritto nel contratto definitivo ogni modifica accordata rispetto alla lettera di impegno.

Possibili attriti possono sorgere per esempio in relazione a:

  • formule utilizzate per indicare la retribuzione;
  • incongruenze sulla sede del luogo di lavoro se ci sono stati cambiamenti organizzativi aziendali nel tempo intercorso tra la lettere di impegno e l’assunzione;
  • durata del patto di prova.

Mancato impegno del datore

Essendo la lettera pre-assuntiva un  contratto preliminare, quando il datore di lavoro non rispetta l’impegno si ha un inadempimento contrattuale. Da questo sorge il diritto del candidato di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile.

Il lavoratore perciò può rivolgersi al giudice per chiedere l’adempimento del contratto e dunque di essere assunto dal datore di lavoro inadempiente. Oppure  in alternativa, chiedere la risoluzione del contratto con conseguente risarcimento del danno.

La richiesta di adempimento da parte del lavoratore deve essere tempestiva e non preceduta da fatti che facciano presumere la rinuncia a chiedere l’adempimento.

Mancato impegno del lavoratore

Se invece è il lavoratore a non rispettare la lettera pre-assuntiva, occorre distinguere due casi.

Nel caso in cui la lettera sia firmata solo dal datore e non sia previsto un accordo tra le parti, il lavoratore può rinunciare a prendere servizio. E’ molto difficile per il datore richiedere un eventuale danno ricorrendo al giudice, in quanto dovrebbe dimostrarlo e quantificarlo.

Nel caso in cui invece la lettera sia firmata in accordo tra le parti (datore e lavoratore) e sia inserita una clausola penale di risarcimento del danno a carico del lavoratore, il datore può rivolgersi al giudice e chiedere una ingiunzione di pagamento.

Come avrai capito, prima di predisporre o firmare una lettera di impegno all’assunzione, occorre avere alcune attenzioni.

Se hai ulteriori dubbi in merito alla lettera pre-assuntiva o altre clausole contrattuali, contattami QUI.

Sarà un piacere poterti aiutare 😊😊

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